Statuto


                                                GRUPPO PESCA SPORTIVA “CEDAS”
S T A T U T O
Art. 1 – Lo Statuto del Gruppo Pesca Sportiva “Cedas”, creato dai soci fondatori nell’assemblea del due febbraio 1981 (millenovecentoottantuno), viene nuovamente rielaborato per regolamentare le modificate finalità societarie e per adeguarsi alla legislazione vigente, il tutto senza soluzioni di continuità.

Art. 2 – Il sodalizio è una Associazione sportiva dilettantistica a carattere volontario e democratico, senza alcun fine di lucro, che opera per fini sportivi, ricreativi, ambientali e culturali nell’interesse collettivo.
Lo scopo sociale consiste nel favorire, più specificatamente, lo sviluppo della pesca sportiva in mare, nel promuovere iniziative per la tutela dell’ambiente marino, nell’operare al fine di ottenere l’assegnazione e l’uso di concessioni demaniali marittime con particolare riguardo all’installazione di impianti di ormeggio, nonché nel prestare ogni possibile soccorso alla gente di mare, anche in collaborazione con altri enti e società affini.

Art. 3 – Il sodalizio è affiliato alla F.I.P.S.A.S.– aderente al C.O.N.I. ed i suoi soci sono obbligatoriamente iscritti alla medesima Federazione e devono conformarsi ai loro statuti e regolamenti.

Art. 4 – L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della richiesta scritta presentata dall’interessato.
Il Consiglio Direttivo delibererà sull’accoglimento dopo aver valutato la coerenza degli intenti del richiedente con la peculiarità del Gruppo sportivo che attiene alla pesca in mare, peculiarità che è alla base delle concessioni demaniali e quindi requisito preminente è la titolarità di un’imbarcazione ormeggiata nell’ambito del Porticciolo Cedas.
E’ demandata al Consiglio Direttivo la facoltà di accogliere anche le adesioni di persone che non risultino in possesso di questo requisito, limitatamente ad una quota che non superi il 10% (dieci per cento) dei soci proprietari di imbarcazioni.
Sono iscritti in soprannumero, a richiesta, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo e pagamento del canone sociale e del tesseramento alla F.I.P.S.A.S., i famigliari dei soci, che abbiano compiuto il diciottesimo anno e che utilizzino la stessa imbarcazione del socio.
Sono previsti inoltre eventuali Soci Onorari scelti tra le persone e gli Enti che, per speciali benemerenze a favore del Sodalizio, vengono dichiarati tali con voto unanime del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Tutti i Soci, eccetto quelli onorari, sono tenuti al pagamento del canone sociale, degli importi di concessione dovuti, del tesseramento alla F.I.P.S.A.S. e di qualsiasi altra somma regolarmente approvata dall’Assemblea dei Soci.
Il Socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale è escluso dall’Associazione salvo gravi e comprovati motivi di ritardo.
La mancata corresponsione di quanto dovuto nei termini fissati comporta comunque di necessità la ripetizione delle procedure di prima iscrizione.

Art. 6 – Il Socio che intende dimettersi è tenuto a dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo del sodalizio. Al dimissionario non vengono effettuati rimborsi di alcun genere.

Art. 7 – La quota d’iscrizione, il cui ammontare sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo deve essere corrisposto per intero dal Socio all’atto dell’accoglimento della sua domanda.
Il canone sociale è comprensivo della quota F.I.P.S.A.S., delle spese di uso e di manutenzione dei magazzini e delle attrezzature circostanti, delle spese
condominiali, delle quote di accantonamento e di quanto altro deliberato dall’assemblea.
I Soci proprietari di imbarcazione sono tenuti a corrispondere la quota relativa di ormeggio, proporzionale ai metri quadrati occupati di specchio acqueo, sulla base dei pagamenti effettuati dalla Società per lo specchio acqueo nell’ultimo anno, maggiorati di eventuali incrementi previsti da leggi in corso.
Gli importi relativi alle quote sociali saranno resi noti sia a mezzo posta elettronica sia con l’esposizione all’Albo e devono essere corrisposti entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 8 – L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni, legati ed erogazioni liberali di associati e di terzi;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione e non realizzate con attività neppure indirettamente di tipo lucrativo né a favore dell’Associazione né a quello dei singoli che la rappresentano.

Art. 9 – Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci né durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
Si può attingere al Fondo di accantonamento soltanto per effettuare spese connesse con situazioni imprevedibili e pericolose o tali da compromettere la funzionalità degli impianti e che non siano rinviabili neanche per il tempo necessario alla convocazione di un’Assemblea.

Art. 10 – E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 11 – L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
All’Associazione corre l’obbligo di redigere un bilancio con rilevanza esterna (D.Lgs. 4 dicembre 1977, n.460)
Il risultato di bilancio sarà dato da un “avanzo” o “disavanzo” di gestione che dovrà essere riportato al nuovo esercizio quale incremento o decremento del fondo comune non essendo distribuibile ai Soci come utile data la finalità non lucrativa dell’associazione.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 12 – Nel caso di aumenti delle quote sociali o di richieste di contributi straordinari resi obbligatori da appositi deliberati assembleari i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni successivi all’assunzione della decisione.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sull’entità della quota di accantonamento di fine bilancio.
Il Consiglio Direttivo non può deliberare, pena la decadenza, su spese che causino uno sbilancio nel conto economico.

Art.13 – I Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a:
1) Frequentare la sede e i locali dell’Associazione
2) Praticare le discipline ammesse dall’associazione usufruendo delle attrezza- ture e degli impianti sociali;
3) Partecipare alle manifestazioni e alle competizioni sportive promosse o organizzate dal sodalizio;
4) Intervenire e discutere alle assemblee, presentare proposte al Consiglio Direttivo, nonché esprimere il proprio voto in assemblea;

5) Godere dell’elettorato attivo e passivo rispetto ai componenti gli organi sociali salvo il caso, rilevato dal Consiglio Direttivo, di comportamenti di qualsiasi natura lesivi per l’Associazione (Art. 11 n.3).

Art. 14 – Doveri dei Soci
1) Osservare le norme statutarie, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
2) Pagare le quote sociali e qualsiasi altra somma richiesta e regolarmente approvata dall’Assemblea dei Soci.
3) Non nuocere al decoro, agli interessi ed alla attività sociale improntando la propria presenza negli ambienti societari ad un comportamento dignitoso e responsabile;
4) Osservare le disposizioni ed i regolamenti della Federazione cui il sodalizio aderisce.

Art. 15 – Qualora il socio incorra nell’inosservanza anche di uno solo dei surrichiamati adempimenti verrà deferito dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri che provvederà a richiamarlo e a deliberare, se del caso, la proposta di esclusione.
Il socio escluso decade dal beneficio di fruire della licenza di concessione per gli impianti di ormeggio e per l’uso degli immobili demaniali assegnati al Sodalizio.

Art. 16 – Il sodalizio risponde delle sue obbligazioni con il patrimonio sociale, costituito dalle esistenti giacenze liquide e dalle attrezzature ed impianti.

Art. 17 – Gli organi sociali sono:
a) Assemblea generale
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente
d) Collegio dei Sindaci
e) Collegio dei Probiviri

Art. 18 – Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria è convocata di regola dal Presidente del sodalizio entro il 31 marzo di ogni anno per
a) La relazione annuale sportiva gestionale e finanziaria
b) La presentazione, discussione ed approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi
c) L’attribuzione, ogni due anni, degli incarichi sociali.
Le assemblee straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento per procedere:
1. All’eventuale sostituzione di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri:
2. Per deliberare sugli ordini del giorno eventualmente presentati.
L’assemblea straordinaria può essere convocata:
1) Con deliberazione del Consiglio Direttivo
2) Con iniziativa del Presidente
3) Su richiesta di almeno un terzo dei soci effettivi.

Art. 19 – Le deliberazioni delle assemblee sono valide: in prima convoca- zione a maggioranza di voti (metà più uno) se sono presenti o rappresentati almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci e in seconda convocazione, sempre a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Al Socio si può conferire solo una procura per delega a votare.

Art. 20 – Di ogni assemblea viene redatto apposito verbale che deve essere letto al momento della chiusura della stessa e quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione; esso rimane agli atti del sodalizio a disposizione dei soci per eventuali consultazioni.

Art. 21 – Le deliberazioni dell’assemblea vincolano tutti i soci.

Art. 22 – Il sodalizio è gestito dal Consiglio Direttivo nominato dalla mag- gioranza dei soci presenti all’assemblea o rappresentati per delega.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle deliberazioni assembleari e rappresentativo dell’ente nei confronti di terzi; è composto da sette membri che nominano nel proprio seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
La responsabilità dei suoi componenti per le obbligazioni assunte è regolata dall’Art. 38 C.C.

Art. 23 – Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare alle adunanze dello stesso.
Dopo tre assenze ingiustificate consecutive decadono dalla carica e non sono più rieleggibili per il mandato in corso.
In caso di posto vacante per dimissioni, decadenza o altri motivi di uno o più componenti del Consiglio Direttivo si può procedere alla nomina del subentrante attingendo alla graduatoria dei non eletti all’ultima assemblea se disponibile.

Art. 24 – Oltre alle funzioni conferite dal presente statuto, il Consiglio Direttivo ha le seguenti incombenze:
– Sottopone all’assemblea le eventuali modifiche da apportare allo statuto, accoglie o respinge proposte ed i reclami avanzati dai soci.
– Cura l’attenzione di tutte le deliberazioni ed impone l’osservanza delle norme statutarie.
– Promuove ed organizza le manifestazioni e delibera la partecipazione alle competizioni sportive
– Tiene i contatti con la F.I.P.S.A.S. per quanto riguarda i problemi comuni
– Premesso che, a seguito delle modificazioni intervenute per legge, la concessione dell’ormeggio non è più atto della Capitaneria di Porto per il singolo ma globale per l’Associazione, ciò premesso la gestione dei posti barca deve essere improntata al rispetto dei diritti acquisiti.
– Pertanto per risolvere questioni riguardanti il posizionamento e le
dimensioni dei natanti, sorte a seguito di trasferimenti o di sostituzioni, ci si ispirerà al mantenimento della realtà consolidata e all’interesse comune.
– Decide sulla priorità esecutiva delle spese orientando la politica economo-finanziaria del sodalizio, predisponendo i bilanci preventivi e controllando la corretta impostazione dei consuntivi
– Affida incarichi speciali ad uno o più soci qualora questi si rendano necessari

Art. 25 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, provvede a convocare il Consiglio Direttivo e mantiene i contatti esterni con persone, enti e associazioni.

Art. 26 – Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Nella prima riunione viene eletto il Presidente che ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola e voto consultivo.
Per le eventuali sostituzioni dei membri vale quanto previsto dal 3° capoverso dell’Art. 23.
Al Collegio dei Sindaci è demandato il compito di controllare la contabilità sociale ed impostare i bilanci, con obbligo di relazionare all’assemblea.
I Sindaci non possono ricoprire altri incarichi sociali.

Art. 27 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che alla scaden za del biennio di carica possono essere rieletti.
Scelgono fra loro il Presidente e giudicano le eventuali trasgressioni allo statuto ed i comportamenti censurabili dei soci, trasmessi dal Consiglio Direttivo, provvedendo a comminare adeguate sanzioni.
Per eventuali sostituzioni dei membri, vale quanto previsto dal 3° cpv. dell’Art. 23.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.

Art. 28 – L’assunzione di incarichi elettivi o di nomina e l’esecuzione dei relativi adempimenti non danno diritto a remunerazione compensativa.
Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre Società e associazioni sportive nell’ambito della stessa disciplina.

Art. 29 – In presenza di eventi ritenuti insanabili per la prosecuzione delle attività sociali, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea Straordinaria dei soci che, con almeno ¾ /tre quarti) dei voti presenti o delegati, delibera lo scioglimento.
L’eventuale eccedenza patrimoniale viene devoluta ad Associazioni sportive non lucrative.

Statuto approvato all’unanimità dai presenti e rappresentati nella Assemblea del 19 marzo 2016..