Regolamento


Regolamento Gruppo Dilettantistico Pesca Sportiva “Cedas”

In perfetta aderenza con l’ordinamento giuridico vigente in tema di Associazionismo no profit il Gruppo Dilettantistico Pesca Sportiva “Cedas” adotta il seguente regolamento che ha lo scopo di precisare i rapporti fra i
Soci.

Art. 1) Controversie
La soluzione di eventuali controversie fra Soci viene demandata in prima istanza al Consiglio Direttivo e in seconda al Collegio dei Probiviri al fine di evitare, al limite del possibile, procedimenti giudiziari che, comunque,
riguarderanno esclusivamente le parti in causa.

Art. 2) Uso dei locali
Nella concessione i locali a nostra disposizione (vani 4-5-6-7) vengono definiti “magazzini demaniali marittimi da destinare a deposito attrezzi da pesca ed attrezzature delle imbarcazioni dei Soci” e secondo principi più volte indicati dalle autorità (Regione FVG e Capitaneria di Porto): “tutto ciò che non è permesso nelle concessioni è vietato”.
Pertanto l’uso del vano 4 come ufficio, sala riunioni, angolo cucina, deposito frigo comporta responsabilità degli organi direttivi le cui disposizioni devono essere rispettate in quanto tese ad evitare situazioni di rischio senza peraltro compromettere l’utilità della costante presenza dei Soci in termini di godimento e di sicurezza.

Art. 3) Uso dello Squero
Lo squero è definito dalla concessione come “una superficie (mq.180) allo scopo di mantenere uno scivolo di alaggio ad uso pubblico e gratuito” e pertanto qualsiasi diversa destinazione è vietata e comporta responsabilità personale.

Art. 4) Uso e disciplina Specchio acqueo
La concessione ha lo scopo di “mantenere degli impianti da destinare all’ormeggio delle unità da diporto di proprietà dei Soci del Sodalizio”
E’ fatto divieto di posizionare cavi che attraversino in tutto o in parte il porticciolo e che limitino i movimenti delle imbarcazioni.
La Società non sarà ritenuta responsabile per manovre incongrue, incidenti, danneggiamenti tra barche.
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la Responsabilità Civile verso terzi (RC).
Non è consentito l’uso di passerelle e scalette non autorizzate.
Non è consentito lo stazionamento e l’ormeggio di imbarcazioni appartenenti a terzi, rimanendo fermo l’obbligo di soccorso.

Art. 5) Rapporti fra vicini di ormeggio
Ogni socio deve mantenere decorosamente l’imbarcazione, applicare idonei parabordi e usare ormeggi adeguati a prevenire l’azione del maltempo; deve inoltre favorire l’accesso ai contermini che a loro volta si faranno scrupolo di non recare danno.

Art. 6) Sostituzione dei proprietari e compravendite
L’alienazione dell’imbarcazione da parte del Socio deve essere preceduta dall’affissione per un mese in bacheca dell’offerta formale di vendita affinché i Soci possano esercitare il diritto di prelazione.
Qualora l’acquirente fosse estraneo all’Associazione l’uso dello specchio acqueo sarà subordinato alla delibera del Consiglio Direttivo riguardante l’accoglimento della sua richiesta di ingresso nell’Associazione con conseguente assunzione dei diritti e doveri propri della posizione.
La vendita della barca, senza sua sostituzione, comporta ipso facto la perdita della qualità di socio e la dismissione dell’eventuale armadietto che rientra nella disponibilità dell’Associazione.

Anche nelle situazioni ereditarie è doverosa una domanda di associazione al Consiglio Direttivo

Art. 7) Sostituzione dell’imbarcazione da parte di un Socio
Il nuovo natante può essere ormeggiato solo se risulta al Consiglio Direttivo compatibile per misura e sagoma con il precedente sia in termini di occupazione di spazio acqueo sia in termini di rispetto dei vicini.

Trieste, 30 giugno 2017
Il Consiglio Direttivo